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Agevolazione prima casa: le nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate

Dottori Commercialisti e Revisori legali dei conti a Milano

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di Simone Bottero – Dottore Commercialista, Revisore legale dei conti in Milano e Pubblicista

ADEMPIMENTO: L’agevolazione prima casa consente l’applicazione alternativa dell’IVA al 4% (invece che al 10%) o dell’imposta di registro al 2%, invece che al 9%, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di case di abitazioni.

NOVITÀ: L’Agenzia delle Entrate, con le due risposte n. 377 e n. 378 del 10 settembre 2019, ha fornito nuovi chiarimenti in tema di agevolazione prima casa:
– il rogito è agevolato con la cessione entro i 12 mesi successivi dell’abitazione principale acquistata dal costruttore ante 1993;
– l’immobile locato nel medesimo Comune impedisce l’accesso al bonus prima casa.

RIFERIMENTI:
– Agenzia delle Entrate, interpello 10 settembre 2019, n. 377;
– Agenzia delle Entrate, interpello 10 settembre 2019, n. 378;
– D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tariffa, Parte I, art. 1, comma 2, nota II-bis all’art.1;
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II, dal n. 21;
– Legge 22 aprile 1982 n. 168, art. 1 e successivi interventi normativi;
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
– Ordinanza Corte di cassazione 27 luglio 2018, n. 19989.

AMBITO OGGETTIVO: L’applicazione dell’agevolazione prima casa è consentita nel trasferimento a titolo oneroso avente per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

SOGGETTI INTERESSATI: L’agevolazione prima casa può essere richiesta solo da persone fisiche, italiane e straniere.

PROCEDURE: Perché possa applicarsi l’agevolazione, è necessario che sussistano i requisiti agevolativi previsti dalla legge:
– l’ubicazione dell’immobile;
– la precedente applicazione dell’agevolazione.
La norma richiede che la sussistenza delle condizioni si accompagni alla dichiarazione della sua presenza, da rendere nell’atto di acquisto a pena di decadenza.

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