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Società estera senza Stabile Organizzazione

Dottori Commercialisti e Revisori legali dei conti a Milano

stabile organizzazione

di Luca Bottero – Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti

La risposta all’interpello n. 379/19 dell’Agenzia delle Entrate sancisce la risoluzione al quesito di una banca svizzera priva di stabile organizzazione in Italia.

ADEMPIMENTO: Modalità di tassazione dei redditi da capitale prodotti in Italia da parte di società estera senza stabile organizzazione. Determinazione della configurazione del sostituto d’imposta delle società estere senza stabile organizzazione.
NOVITÀ: L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.379 conferma che:
– una società non residente può fruire del trattamento convenzionale più favorevole in luogo dell’applicazione dell’aliquota IRES ordinaria anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituti d’imposta;
– gli obblighi di sostituzione d’imposta a carico delle società estere sussistono solo se la società ha una stabile organizzazione in Italia.
RIFERIMENTI:
– Risposta all’interpello n.379/19 dell’Agenzia delle Entrate del 12 settembre 2019;
– Articolo 26, comma 5, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – Ritenute alla fonte;
– Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto del contribuente;
– Articoli 23 e 151 del TUIR;
– Convenzione Italia – Svizzera sulle doppie imposizioni
– Risposta all’interpello n. 312/2019 dell’Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2019;
– Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 326/1997;
– Principio di diritto Agenzia delle Entrate n.8 del 12 febbraio 2019.

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